Art. 32.
(Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni).

      1. Al COPACO è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le amministrazioni dello Stato e di controllarne l'attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all'analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi

 

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relative, all'attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e di sicurezza che da esso dipendono o degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.
      2. Per l'espletamento dei suoi compiti il COPACO è costituito in Commissione parlamentare d'inchiesta, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      3. Il COPACO può delegare al suo Presidente ovvero ad uno o tre dei suoi membri il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare.